Omicidio stradale

La legge italiana parla chiaro: l’omicidio stradale è punito con la carcerazione; nel caso più grave si rischia fino a 18 anni di galera.

Con la legge numero 41, erogata il 23 marzo 2016, l’omicidio stradale, definito come una particolare fattispecie di omicidio colposo, è considerato reato punibile per legge quando, a provocare la morte di una o più persone, è un guidatore sotto effetti di alcol, di sostanze stupefacenti oppure se il guidatore stesso viola specifiche norme del Codice stradale.  

La legge italiana dice:

Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.”

L’articolo n°. 41 è molto più complesso di così e prevede dunque tre diverse varianti a seconda di casi specifici.

La pena minima, prevista dalla legge, va dai 2 ai 7 anni in caso di omicidio colposo commesso con violazione del Codice della Strada.
Aumenta fino ai 10 anni  nel caso in cui il conducente viola norme della strada relative all’eccesso di velocità, all’attraversamento con semaforo rosso o a seguito di manovre pericolose e non consentite come l’inversione del senso di marcia vicino a curve, intersezioni o dossi o per il sorpasso di un altro mezzo in prossimità delle strisce pedonali.

Quando l’omicidio è commesso da un conducente in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l la reclusione prevista è dai 5 ai 10 anni, mentre da 8 a 12 anni nel caso in cui il conducente non professionale di un veicolo commetta l’omicidio stradale in stato di ebbrezza grave (tasso alcolemico superiore a 1.5 g/l) o in stato di alterazione dovuto all’assunzione di sostanze stupefacenti.

La legge che disciplina l’omicidio stradale prevede anche una circostanza aggravante a efficacia comune nel caso in cui l’incidente sia stato provocato da una persona senza patente di guida, o nel caso in cui la patente sia stata sospesa o revocata, o, ancora, nel caso in cui il veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Tuttavia, se la responsabilità dell’incidente stradale non è di colui che guidava in stato di ebbrezza, a quest’ultimo non verranno attribuite responsabilità. Quindi, quando l’omicidio stradale è causato da un conducente ubriaco, che, seppur rispettando tutte le norme previste dal codice della strada, non ha potuto evitare l’incidente (e quindi non avrebbe potuto comunque evitarlo da sobrio), non verrà punito con la colpa di omicidio stradale, ma si applicherà solo il reato di guida in stato di ebbrezza.

La norma prevede un aumento da un terzo a due terzi (non inferiore a cinque anni) nel caso in cui il conducente che abbia provocato l’incidente si sia dato alla fuga. Mentre la pena viene diminuita quando l’incidente è conseguenza anche dell’azione irresponsabile della vittima.

Cosa succede in caso di lesioni stradali?

La legge dell’articolo 590-bis del codice penale prevede la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime nel caso in cui l’incidente sia stato provocato per mancanza di rispetto del Codice della Strada.

Nel caso in cui il guidatore che provoca l’incidente sia in stato di ebbrezza la pena aumenta da sei mesi fino a sette anni nei casi più gravi.

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